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Sinistro stradale

SINISTRO STRADALE: occorre sempre accertare i tempi di reazione e le condotte alternative applicabili.

In tema di circolazione, l’utente della strada è responsabile del sinistro stradale  anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limiti della prevedibilità.

Nella valutazione della condotta colposa in tema di circolazione stradale occorre esaminare compiutamente tutte le circostanze del caso concreto.

Questo è quanto emerge dalla sentenza 22 luglio 2022, n. 29052 (testo in calce) della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Il caso vedeva una donna essere ritenuta responsabile del reato di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, per avere eseguito una manovra caratterizzata da imprudenza, negligenza ed imperizia, in quanto percorrendo con la sua auto un tratto di strada, eseguiva una manovra a sinistra non avvedendosi che, dall’opposto senso di marcia, sopraggiungeva a velocità sicuramente superiore a quella consentita, un motociclo condotto da un minore con un altro soggetto trasportato che, a causa dell’urto, decedeva.

Il temperamento al principio dell’affidamento, nel campo della circolazione stradale, è costituito dalla prevedibilità del comportamento imprudente altrui. Tale prevedibilità deve essere valutata non in astratto ma in concreto (Cass. pen., Sez. IV, 8 ottobre 2009, n. 46741).

Il criterio della prevedibilità in concreto si sostanzia nell’assunto che la prevedibilità vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma va anche ragguagliata alle diversi classi di agenti modello e a tutte le specifiche contingenze del caso concreto (Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343).

Considerato che le regole di cautela che nel caso concreto si assumono violate si presentano come regole “elastiche”, che indicano, cioè, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, è comunque necessario che l’imputazione soggettiva dell’evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell’esito antigiuridico da parte dell’agente modello (Cass. pen., Sez. IV, 6 luglio 2007, n. 37606).

Quanto detto pone il problema della concreta prevedibilità ed evitabilità delle condizioni date, da parte della ricorrente, dello sviluppo antigiuridico della condotta, anche in considerazione del fatto che la valutazione in concreto della prevedibilità non può, nella specie, prescindere dal fatto, pacificamente acclarato, che la vittima procedeva ad una velocità assai elevata, sicuramente tale da rendere potenzialmente meno prevedibile, per gli altri utenti della strada, l’avvicinamento del suo motociclo; ciò, com’è agevole comprendere, rendeva necessaria una completa caratterizzazione e ricostruzione del fatto, nei termini indicati, non solo con riguardo alla posizione dei veicoli coinvolti nel sinistro, ma anche con riguardo alla stima esatta della velocità del motociclo, alla conformazione della strada, alle condizioni di visibilità e all’eventuale presenza di altri veicoli che ostruissero la visuale, nonché alle condotte alternative applicabili.

Di Simone MaraniAvvocatoPubblicato il 

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