Articolo pubblicato:29 Dicembre 2021
- Categoria dell’articolo: Diritto Civile / Infortunistica e Assicurazioni / Tutte le categorie
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8 Gennaio 2021 | Autore: Marian Acquaviva
Incidente stradale: entro quanto tempo è possibile chiedere il risarcimento dei danni? Cosa succede se il sinistro costituisce anche reato?
Gli incidenti stradali sono purtroppo all’ordine del giorno. Proprio per questa ragione, la legge impone a tutti coloro che circolano su strade pubbliche di assicurarsi contro il rischio di commette sinistri da cui possano derivare danni a cose o persone. Il risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale va chiesto tempestivamente al responsabile o all’impresa assicuratrice; infatti, per legge la prescrizione del risarcimento di questo tipo è soggetto a termini più brevi rispetto a quelli ordinari. Qual è il termine di prescrizione del risarcimento da sinistro stradale?
La risposta può variare a seconda se l’incidente costituisca un mero illecito civile oppure anche uno penale. In altre parole, se il sinistro integra gli estremi del reato, allora la prescrizione è più lunga. Per la precisione, secondo la legge, l’azione volta a ottenere il risarcimento di un sinistro stradale è soggetta a un termine di prescrizione più lungo se si accerta che l’incidente integra gli estremi di un reato. Se l’argomento ti interessa, allora prenditi cinque minuti di tempo e prosegui nella lettura: vedremo dopo quanto tempo si prescrive il risarcimento del danno derivante da incidente stradale.
Indice
- 1 Termine prescrizione risarcimento incidente
- 2 Prescrizione risarcimento sinistro: cosa succede se è reato?
- 3 Prescrizione lunga risarcimento sinistro: come farla valere?
Termine prescrizione risarcimento incidente
Secondo la legge, il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie si prescrive in due anni [1].
A differenza di tutti gli altri casi di responsabilità extracontrattuale, per cui si applica il termine di prescrizione di cinque anni, il diritto al risarcimento del danno patito a seguito di un sinistro stradale si prescrive in soli due anni.
Detto termine si applica a ogni tipo di conseguenza derivante dall’incidente stradale, sia economica che alla salute.
Prescrizione risarcimento sinistro: cosa succede se è reato?
Quanto detto nel paragrafo precedente subisce un’eccezione nell’ipotesi in cui il sinistro integri un reato.
Secondo la legge [2], se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.
In pratica, se il sinistro costituisce una condotta criminosa, allora al diritto al risarcimento non si applicherà il termine breve di due anni, bensì quello più lungo previsto per il reato.
Si pensi al classico caso delle lesioni stradali gravi colpose, le quali costituiscono reato per legge. Se una persona, guidando la propria vettura, si distrae e investe un pedone che attraversa le strisce, risponderà del reato di lesioni stradali colpose.
In un caso del genere, la vittima delle lesioni potrà chiedere il risarcimento del danno entro il termine di sei anni anziché due, in quanto il reato si prescrive proprio in sei anni.
In sintesi: il diritto al risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale si prescrive in tanti anni quanti sono quelli previsti per la prescrizione del corrispondente reato.
Prescrizione lunga risarcimento sinistro: come farla valere?
Secondo la Corte di Cassazione [3], l’azione volta a ottenere il risarcimento di un sinistro stradale è soggetta a prescrizione lunga se si accerta che l’incidente integra gli estremi di un reato. Alla domanda di ristoro, pertanto, va applicato d’ufficio il termine più lungo rispetto a quello biennale.
Nello specifico, la Corte di Cassazione ha affermato che, qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ad esempio per difetto di querela, all’azione civile di risarcimento si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, purché il giudice accerti l’esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi.
Ebbene, questa qualificazione dell’illecito in termini di reato può essere compiuta anche in sede di legittimità (cioè, dalla Corte di Cassazione) laddove non sia fondata su nuove allegazioni, ma sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario e non siano necessari nuovi accertamenti in fatto.
In pratica, anche il giudice, d’ufficio, può rilevare l’applicabilità del termine lungo di prescrizione, quando il sinistro costituisca anche un reato.
Secondo un’altra sentenza della Corte di Cassazione [4], in tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l’applicabilità all’azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale, di quello eventualmente più lungo previsto per il reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge e non solo dalla persona offesa dallo stesso.
In estrema sintesi, può invocare il termine lungo di prescrizione non solo il diretto danneggiato (in pratica, colui che è stato investito o ha subito “in prima persona” l’incidente), ma anche colui che, indirettamente, abbia subito un danno patrimoniale dal sinistro-reato. Facciamo un esempio.
Il datore di lavoro del dipendente danneggiato dal sinistro stradale, se ha corrisposto la retribuzione al lavoratore durante il tempo di invalidità temporanea, può avvalersi del termine prescrizionale più lungo. Infatti, il pregiudizio economico che egli ha patito è una conseguenza connessa al sinistro che ha provocato le lesioni colpose.
IN PRATICA
Il diritto al risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale si prescrive in tanti anni quanti sono quelli previsti per la prescrizione del corrispondente reato.
note
[1] Art. 2947, comma secondo, cod. civ.
[2] Art. 2947, comma terzo, cod. civ.
[3] Cass., sent. n. 26958 del 24 ottobre 2018.
[4] Cass., ord. n. 24260 del 3 novembre 2020.