Riconoscimento ed esecuzione di atti stranieri
La Legge 218/1995, recante la disciplina del Diritto Internazionale Privato, afferma il generale riconoscimento automatico della sentenza e del provvedimento straniero, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, abrogando il vecchio “exequatur”, seppur con alcuni limiti.
In seguito è intervenuta la legislazione europea, con il Regolamento (CE) 44/2001 (denominato “Bruxelles I”), secondo cui una sentenza pronunziata in uno Stato membro dovrà essere riconosciuta negli altri Stati membri senza la necessità di alcuna procedura speciale, poi sostituito dal regolamento (UE) n. 1215/2012, consistente in un aggiornamento e rifusione del Regolamento “Bruxelles I”.
Secondo il principio di sovranità del diritto comunitario rispetto al diritto nazionale di ciascun Stato Membro UE, il Regolamento europeo sostituisce la Legge 218/1995, che non è stata abrogata ma che deve essere semplicemente disapplicata, per quanto in contrasto con il Regolamento.
E’ pertanto necessario riprendere il contenuto della Legge di Diritto Internazionale Privato italiana, prima di analizzare la normativa europea.
Se, da un lato, il Regolamento UE 1215/2012 ha sovrascritto il contenuto sostanziale della L. 218/1995 (seppur in modo molto simile), non ha toccato alcuni aspetti formali, quali ad esempio la modalità di richiesta di assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri.
La normativa europea non ha altresì alterato l’applicazione della Legge di diritto internazionale privato italiana in caso di riconoscimento di atti provenienti da stati non membri dell’Unione Europea.
Il titolo IV della Legge 31 maggio 1995 n. 218 è dedicato a “efficacia di sentenze e atti stranieri” e ne esplica la disciplina negli articoli dal 64 al 71.
L’articolo 64, relativo al riconoscimento di sentenze straniere, dispone che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano;
b) l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico.
L’articolo 65 dispone invece in merito ai “provvedimenti” stranieri, al fine di non escludere alcun tipo di provvedimento straniero, che, seppur non chiamato “sentenza” dall’ordinamento estero, produca effetti simili.
Esso dispone che hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché’ all’esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della Legge (italiana) 218/1995 o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché’ non siano contrari all’ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.
Quanto stabilito per i “provvedimenti” stranieri vale per i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione (art. 66 L. 218/1995).
Si dispone anche in merito all’attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere all’autorità giudiziaria ordinaria l’accertamento dei requisiti del riconoscimento (art. 67 L. 218/1995).
Ciò vale anche rispetto all’attuazione e all’esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva (art. 68 L. 218/1995).
L’art. 69 della L. 218/1995, in merito all’assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri, dispone che le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi in Italia sono resi esecutivi con decreto della corte d’appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.
Se l’assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l’istanza è proposta alla corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti.
Se l’assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.
Può disporsi l’assunzione di mezzi di prova o l’espletamento di altri atti istruttori non previsti dall’ordinamento italiano sempreché’ essi non contrastino con i principi dell’ordinamento stesso.
L’assunzione o l’espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia, secondo lo stesso articolo 69 L. 218/1995, si osservano le forme espressamente richieste dall’autorità giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi dell’ordinamento italiano.
La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.
La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.
La notificazione avviene secondo le modalità previste dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le modalità richieste dall’autorità straniera in quanto compatibili con i principi dell’ordinamento italiano.
In ogni caso l’atto può essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo accetti volontariamente.
In ambito europeo, Inizialmente fu emanato il Regolamento (CE) 44/2001 (denominato “Bruxelles I”), regolamento che si applicava tra gli Stati membri dell’Unione europea compresa la Danimarca, in quanto concluse un accordo parallelo sul regolamento (CE) n. 44/2001 con la Comunità europea, entrato in vigore il 1° luglio 2007.
Il Reg. 44/2001si basava sul principio cardine, identico a quello contenuto dalla Legge (italiana) 218/1995, secondo cui una sentenza pronunziata in uno Stato membro deve essere riconosciuta nell’altri Stati membri senza la necessità di alcuna procedura speciale.
A far data dal 10 gennaio 2015 il regolamento (CE) n. 44/2001 è stato sostituito dal Regolamento (UE) n. 1215/2012, da applicarsi alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015. Esso si applica anche alla Danimarca, in forza dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca, con le dovute modifiche, entrate in vigore in Danimarca il 1° giugno 2013.
Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, dispone in merito alla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Il Regolamento UE 1215/2012 aggiorna il precedente Regolamento CE 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (noto come «Bruxelles I»), cercando di rendere più semplice e veloce la circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale all’interno dell’UE, in applicazione del principio del riconoscimento reciproco e gli orientamenti di cui al programma di Stoccolma.
Il regolamento si applica in materia civile e commerciale.
Non si applica, invece, al diritto di famiglia, ai fallimenti, alle questioni in materia di successione e ad altre materie specifiche elencate nel regolamento, quali la sicurezza sociale e l’arbitrato.
E’ stata abolita la procedura di “exequatur” contenuta nel regolamento «Bruxelles I».
Ora, una decisione resa in un paese dell’UE sarà riconosciuta negli altri paesi dell’UE senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento specifico. Se viene riconosciuta come esecutiva nel paese d’origine, sarà esecutiva negli altri paesi dell’UE senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività.
La parte contro cui si richiede l’esecuzione deve esserne informata per mezzo di un «certificato riguardante una decisione in materia civile e commerciale».
Tale certificato viene redatto su richiesta di una delle parti interessate, secondo il un modello riportato nel regolamento. Il certificato deve essere corredato dalla decisione, qualora essa non sia già stata notificata.
Deve infine essere notificato all’interessato entro un termine ragionevole precedente all’esecuzione della decisione.
In tema di esecuzione del provvedimento straniero, secondo il Regolamento, “la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività” (art. 39), e detta decisione, esecutiva, implica di diritto l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro richiesto (art. 40).
Fac-simile del «certificato riguardante una decisione in materia civile e commerciale» (Allegato I al Reg. UE 1215/2012):
In alcuni casi, la persona contro cui si richiede l’esecuzione può richiedere il rifiuto del riconoscimento o dell’esecuzione della decisione.
Ciò può avvenire qualora ritenga che sussistano motivi di rifiuto specificati nel regolamento, ad esempio, qualora il riconoscimento di una decisione sia manifestamente contrario all’ordine pubblico.
Sono stabilite norme comuni in materia di competenza giurisdizionale. Deve esistere un collegamento tra procedimenti che rientrano nell’ambito di competenza del Reg. 1215/2012 ed il territorio dei paesi dell’UE.
Le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale devono, in linea di principio, essere applicate quando il convenuto è domiciliato in un paese dell’UE.
Un convenuto non domiciliato in un paese dell’UE, ossia la cui dimora permanente non si trovi in un paese dell’UE, deve essere soggetto alle norme nazionali in materia di competenza giurisdizionale vigenti nel territorio del paese del giudice adito, ovvero del il foro dove è stato avviato il procedimento.
Tuttavia, alcune norme in materia di competenza giurisdizionale si applicano indipendentemente dal domicilio del convenuto, al fine di:
- garantire che siano tutelati i consumatori e i lavoratori dipendenti;
- salvaguardare la competenza giurisdizionale dei tribunali dei paesi dell’UE nel caso in cui abbiano competenza giurisdizionale esclusiva, come nel caso di beni immobili;
- rispettare l’autonomia delle parti.
Le norme in materia di competenza giurisdizionale possono altresì applicarsi, in determinate circostanze, a parti domiciliate all’esterno dell’UE, come, ad esempio, nel caso in cui le parti abbiano concordato che i tribunali di un paese dell’UE debbano avere la competenza giurisdizionale.
Il Reg. UE 1215/2012 migliora l’efficacia degli accordi per la scelta del foro competente, nel caso in cui le parti abbiano designato uno o più giudici particolari per risolvere le proprie controversie.
La legge dà la priorità al giudice designato nell’accordo affinché si pronunci sulla propria competenza, a prescindere che sia stato adito per primo o per secondo.
Ogni altro giudice deve sospendere il procedimento finché il giudice prescelto non abbia dichiarato la propria competenza o, in caso di accordo invalido, incompetenza.
Il Regno Unito e l’Irlanda, a norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al TUE e in precedenza al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno partecipato all’adozione e all’applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001. A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del regolamento UE 1215/2012.
La Danimarca applica il regolamento in linea con l’accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e la Danimarca, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Il tutto è stato integrato dal successivo regolamento (UE) n. 542/2014, che introduce nuove norme riguardanti la relazione fra procedimenti sottoposti all’esame di determinati tribunali comuni a numerosi paesi dell’UE, quali il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux, da una parte, e i tribunali dei paesi dell’UE interessati dal regolamento «Bruxelles I», dall’altra. Le decisioni prese da tali tribunali dovrebbero essere riconosciute e rese esecutive ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012.
Gli artt. 58 e seguenti del Regolamento UE 1215/2012 dispongono che altresì gli atti pubblici aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine hanno efficacia esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.
L’esecuzione di un atto pubblico può essere negata soltanto se è manifestamente contraria all’ordine pubblico (ovvero all’”ordre public”) nello Stato membro richiesto.
L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia, su istanza di qualsiasi parte interessata, un attestato contenente una sintesi dell’obbligazione esecutiva registrata nell’atto pubblico o una sintesi di quanto concordato tra le parti e registrato nella transazione giudiziaria.
Modello di attestato relativo ad atti pubblici o transazioni giudiziarie (Allegato II al Reg. UE 1215/2012):
In conclusione si tenga sempre presente il principio cardine affermato dal Regolamento (UE) n.1215/2012 (“Bruxelles I bis”), secondo cui “la decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare” (art. 36), simile a quanto stabilito dalla disciplina del diritto internazionale privato italiana.
(Altalex, 2 dicembre 2016. Articolo di Davide Giovanni Daleffe)