Pensione inabilità: rileva solo il reddito dell'assistito
- Rileva il reddito di chi richiede la pensione di inabilità
- Conta solo il requisito reddituale del beneficiario
- Non rilevano i redditi degli altri componenti del nucleo familiare
Rileva il reddito di chi richiede la pensione di inabilità
La Cassazione con l’ordinanza n. 28205/2022 (sotto allegata), nell’accogliere il ricorso di un’anziana signora che si è vista rigettare la richiesta per il riconoscimento di un aiuto per la propria inabilità, ha chiarito che per il riconoscimento della pensione di inabilità l’unico reddito da considerare è quello del soggetto che presenta la domanda , non rilevando né il reddito del marito né quello degli altri componenti del nucleo familiare a cui appartiene.
Una signora si rivolge al Tribunale competente per chiedere il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento, alle pensione di inabilità o all’assegno mensile di invalidità. Domanda che viene rigettata e che la signora appella, andando incontro però, anche in questo caso, a un rifiuto della domanda.
La Corte di Appello rileva infatti, la insussistenza del requisito reddituale per il riconoscimento delle misure assistenziali richieste, anche in presenza del requisito sanitario dal novembre 2011, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio.
La donna infatti, nel periodo compreso tra il novembre 2011 e il raggiungimento dei 65 anni di età (5 agosto 2012) presenta un reddito che, cumulato a quello del coniuge, supera i limiti reddituali richiesti per poter riconoscere la misura assistenziale.
Conta solo il requisito reddituale del beneficiario
La signora nell’impugnare la decisione alla Corte di legittimità contesta alla Corte di Appello di aver deciso in violazione del D.L n. 663/1979 art. 14 septies comma 5, il quale sancisce che: ” Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilita’ in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e’ calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.”
Ha quindi errato la Corte di Appello nel prendere in considerazione anche il reddito del coniuge nell’appurare la sussistenza del requisito reddituale per la concessione della pensione di invalidità.
Non rilevano i redditi degli altri componenti del nucleo familiare
Il ricorso viene accolto dalla Corte di Cassazione, che rinvia alla Corte di Appello in diversa composizione affinché verifichi, la sussistenza del requisiti reddituali che la legge richiede per il riconoscimento della pensione di invalidità, tenendo conto del fatto che, l’art. 14 septies del DL n. 663/1979 prevede l’esclusione del cumulo del reddito non solo nei confronti del coniuge, ma di ogni altro componente del nucleo familiare.
Concetto che la Cassazione aveva già espresso in diverse pronunce, precisando che: “alla luce del D.L. n. 76 del 2013, conv. in L. n. 99 del 2013, per l’assegno di invalidità, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, occorre fare riferimento al reddito personale dell’assistito con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il predetto fa parte.”
COME SI CALCOLA LA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ CON PIÙ PATOLOGIE
- Calcolo percentuale invalidità civile
- Infermità plurime coesistenti e formula Balthazard
- Le infermità plurime concorrenti e la formula Salomonica
- Formula Gabrielli
Calcolo percentuale invalidità civile
Il calcolo della percentuale di invalidità civile non è sempre agevole ma, in determinati casi, è necessario che esso venga effettuato tenendo conto di alcune formule sviluppate al fine di valutare la reale incidenza menomativa delle patologie.In sostanza, laddove in cui in capo al medesimo soggetto sussistano più patologie, la valutazione finale circa la percentuale di invalidità civile non potrà derivare dalla semplice somma aritmetica delle percentuali di invalidità derivanti da una sola patologia, ma sarà necessario considerare il risultato secondo criteri meno semplicistici e tendenti a dare atto della concreta realtà biologico-funzionale.
A tal fine, occorre distinguere il caso in cui le infermità plurime siano coesistenti o concorrenti.
Infermità plurime coesistenti e formula Balthazard
Nel caso di infermità plurime coesistenti, che interessano organi e apparati funzionalmente distinti tra di loro, la percentuale di invalidità si calcola, per legge, applicando la cd. formula riduzionistica o formula scalare di Balthazard.
In sostanza, dopo aver calcolato le percentuali relative alla singola invalidità, la percentuale complessiva di invalidità sarà data dalla somma delle singole invalidità parziali diminuita del loro prodotto, secondo la seguente formula:
IT = (IP1 + IP2) – (IP1 x IP2)
Quindi se un’invalidità è, ad esempio, stimata al 40% e l’altra al 20%, sarà necessario effettuare il seguente calcolo: (0,40 + 0,20) – (0,40 x 0,20); con la conseguenza che l’invalidità complessiva non sarà pari al 60% ma al 52%.
Vedi in proposito: il calcolo riduzionistico online
Le infermità plurime concorrenti e la formula Salomonica
Nel caso di infermità plurime concorrenti, ovverosia interessanti lo stesso organo o apparato, molto spesso le percentuali vengono indicate direttamente dalle tabelle. Ciò accade, ad esempio, nel caso di menomazioni oculari, acustiche, articolari, etc..
Laddove tale indicazione manchi, la legge non prevede una formula specifica da utilizzare, ma è in ogni caso opportuno tener conto dell’effettiva incidenza complessiva delle infermità sulla capacità lavorativa del soggetto.
Tendenzialmente viene utilizzata la cd. formula Salomonica, in base alla quale, dopo aver calcolato le percentuali relative alla singola invalidità, la percentuale complessiva di invalidità sarà data dalla media tra la somma delle singole invalidità e il risultato della formula riduzionistica proporzionale, secondo la seguente formula:
IT = (ST + FP) / 2
dove ST è la somma delle singole invalidità (es. 40%+20%=60%) e FP il risultato della formula riduzionistica proporzionale di cui sopra (dove il 40% e il 20% danno luogo al 52%).
Quindi, riprendendo il precedente esempio in cui un’invalidità è stimata al 40% e l’altra al 20%, l’invalidità totale sarà pari al 56%, poiché : (0,60 + 0,52) / 2 = 0,56.
Si precisa che nella valutazione complessiva non incidono infermità stimate inferiori al 10%, tranne nel caso in cui esse risultino concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese in fasce superiori.
Formula Gabrielli
Nel caso in cui le menomazioni plurime concorrenti incidano su un sistema organo-funzionale già menomato da un’invalidità non pertinente all’invalidità civile, ai fini del calcolo della riduzione della capacità lavorativa è possibile applicare la cd. formula Gabrielli, il cui utilizzo era esortato nel campo delle invalidità, in analogia con il sistema infortunistico, dalla circolare n. 14/1992 dell’allora Ministero del Tesoro.
In base a tale formula, l’invalidità è calcolata in tal modo:
I = (A1 – A2) / A1 (vedi il calcolo online con la formula Gabrielli)
dove A1 è il grado di abilità preesistente (cioè 100% meno la percentuale del vecchio infortunio) e A2 è il grado di attitudine residuato dopo la nuova invalidità, quindi la percentuale precedentemente ottenuta meno la percentuale del nuovo infortunio.
Quindi, ad esempio, se l’invalidità preesistente era pari al 40% e quella attuale al 20%, il risultato sarà del 33% in quanto:
(0,60 (dato da 100% – 40 %) – 0,40 (dato da 60% – 20%)) / 0,60 = 0,33.
Vedi anche: