Pensione di reversibilità, come si ripartisce tra ex coniuge e coniuge superstite?
Il criterio legale della durata del matrimonio va equilibrato con l’indice correttivo della convivenza prematrimoniale (Cassazione, ordinanza n. 8263/2020)
In caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, per determinare la quota spettante di pensione di reversibilità, la legge individua il criterio legale della durata dei rispettivi rapporti di coniugio. Tale criterio deve essere temperato da ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, come l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, le condizioni economiche dei due e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.
La circostanza che la convivenza prematrimoniale si sia “sovrapposta” parzialmente alla fase della separazione con l’altro coniuge non deve indurre il giudice ad ignorarla.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza del 28 aprile 2020 n. 8263 (testo in calce).
Sommario
- La vicenda
- Le norme di riferimento
- Interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 9 c. 3 legge sul divorzio
- Elementi ulteriori rispetto al criterio legale di durata del matrimonio
- La convivenza prematrimoniale come parametro di valutazione
- Conclusioni
La vicenda
Una donna, in qualità di coniuge divorziata, conveniva in giudizio la coniuge superstite del defunto ex marito, nonché l’ente erogatore del trattamento previdenziale, al fine di vedersi riconoscere la pensione di reversibilità nella misura del 70%; chiedeva, inoltre, la condanna al pagamento del credito sino ad allora maturato.
Tali richieste erano fondate sulla circostanza che il matrimonio fosse durato dal 1971 al 2000 e che l’ex coniuge le avesse corrisposto un assegno di divorzio per l’importo di 2 milioni di lire.
La coniuge superstite si opponeva, in primis, sostenendo che la richiesta di arretrati dovesse essere limitata a 5 annualità, atteso che le precedenti erano cadute in prescrizione; inoltre, contestava la quantificazione della quota spettante al coniuge divorziato.
Infatti, secondo la convenuta, il criterio della durata del matrimonio (art. 9 c. 3 legge 898/1970) andava integrato con ulteriori criteri, come la comparazione delle condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, la valutazione del tenore di vita che il de cuius aveva assicurato al coniuge superstite, nonché dell’esistenza di un congruo periodo di convivenza precedente al secondo matrimonio. In primo grado, il Tribunale determinava la quota spettante alla coniuge superstite nel 65% e nel 35% quella per l’ex coniuge; in appello, la sentenza di primo grado veniva riformata e le quote erano rideterminate in 2/3 a favore della coniuge divorziata. Si giunge così in Cassazione.
Le norme di riferimento
Preme ricordare che la normativa di riferimento è la legge 898/1970, che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio; in particolare, l’art. 9 c. 3.
La disposizione così recita:
- «Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze».
Viene in rilievo anche l’art. 5 c. 6 in relazione all’assegno divorzile, in quanto, come vedremo, da tale norma si traggono ulteriori criteri di valutazione:
- «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive»
Interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 9 c. 3 legge sul divorzio
La coniuge superstite lamenta che il giudice del gravame abbia disatteso le indicazioni interpretative della giurisprudenza costituzionale (C. Cost. sent. 419/1999) e di legittimità (Cass. 11226/2013, Cass. 17636/2012, Cass. 25174/2011, Cass. 23670/2011, Cass. 25564/2010). La Suprema Corte ritiene fondata la doglianza; infatti, ricorda come la Consulta abbia affermato che il criterio di determinazione della quota della pensione di reversibilità non possa essere solo matematico. Al contrario, occorre impiegare un correttivo, diversamente opinando, potrebbe verificarsi il seguente paradosso:
- il coniuge superstite finirebbe per conseguire una quota di pensione del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di vita,
- l’ex coniuge potrebbe ottenere una quota di pensione del tutto sproporzionata all’assegno in precedenza goduto.
Per le ragioni sopra esposte, il giudice deve tenere conto di altri criteri, al fine di ricondurre ad equità la situazione.
In particolare, la ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve avvenire considerando la durata dei rispettivi rapporti matrimoniali. La legge (art. 9 c. 3 legge 898/1970) impone al giudice di “tenere conto” – tale è l’espressione impiegata – dell’elemento temporale. Al dato cronologico spesso viene riconosciuto valore preponderante, tuttavia esso non esaurisce l’apprezzamento del giudice, la cui valutazione non può limitarsi ad un mero calcolo matematico.
Elementi ulteriori rispetto al criterio legale di durata del matrimonio
Alla luce di quanto affermato dalla Consulta in materia di ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che i criteri da impiegare siano i seguenti:
- la durata dei rispettivi matrimoni (criterio legale ai sensi dell’art. 9 c. 3 legge cit.),
- l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge,
- le condizioni economiche dei due (coniuge divorziato e coniuge superstite),
- la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.
Gli elementi ulteriori alla durata del rapporto di coniugio sono correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità. I suddetti elementi non devono essere considerati congiuntamente, in quanto il loro impiego rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. 18461/2004, Cass. 6272/2004, Cass. 26358/2011; Cass. 16093/2012). Invero, si tratta di correttivi di carattere equitativo rispetto al criterio legale, tra i quali si annovera anche la durata della eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite, nondimeno non bisogna confondere la durata della prima con quella del matrimonio vero e proprio.
La convivenza prematrimoniale come parametro di valutazione
La sentenza impugnata ha ritenuto di non attribuire alcun rilievo alla convivenza prematrimoniale; infatti, secondo il giudice di merito, si trattava di mero rapporto more uxorio che, in quanto tale, non poteva “prevalere” rispetto al permanere del vincolo matrimoniale nella fase della separazione precedente al divorzio. Inoltre, il giudicante ha considerato equivalenti le condizioni economiche delle due coniugi (divorziata e superstite), benché così non fosse. In base a quanto sopra, la Suprema Corte censura la pronuncia gravata, giacché ha impiegato come unico parametro di valutazione il criterio del confronto di durata dei due rapporti matrimoniali; non sono stati tenuti in debito conto i dati storici acquisiti al processo, come il periodo di convivenza prematrimoniale e le concrete condizioni delle parti.
Gli ermellini chiariscono che la convivenza prematrimoniale non può essere parcellizzata, nel caso in cui coincida, in parte, con il periodo di separazione legale con l’altro coniuge. Al contrario, essa va valutata «quale indice sintomatico della funzione di sostegno economico assolta dal dante causa nel corso della propria vita mediante la condivisione dei propri beni con la persona poi divenuta coniuge». Tale affermazione non è volta a negare l’esistenza del vincolo matrimoniale durante la separazione (infatti, la separazione attenua il vincolo e non lo scioglie), ma mira ad «attribuire alla convivenza prematrimoniale (e non semplicemente more uxorio) la funzione di indice correttivo da inserire all’interno del complessivo ed articolato giudizio che deve condurre alla adeguata determinazione delle quote».
Conclusioni
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del coniuge superstite, cassa la sentenza in parte qua e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione. Secondo i giudici di legittimità, la convivenza prematrimoniale, benché parzialmente coincidente con il periodo di durata della separazione legale, deve essere valutata come criterio ai fini della determinazione della quota della pensione di reversibilità. Parimenti, vanno considerate le effettive situazioni economiche delle due parti; nel caso di specie, la moglie, con una bambina a carico, versava in precarie condizioni patrimoniali.
Nella determinazione della quota della pensione di reversibilità, occorre rispettare i canoni costituzionali imposti dall’art. 38 Cost.; pertanto, bisogna fare uso:
- del criterio principale (ex art. 9 c. 3 legge 898/1970),
- dei criteri correttivi.
I suddetti criteri non possono essere trascurati, altrimenti la valutazione del giudice si ridurrebbe ad una mera comparativa aritmetica tra la durata dei diversi rapporti di coniugio. Una simile soluzione è stata da tempo superata sia dalla giurisprudenza costituzionale che di legittimità.
La corretta interpretazione dell’art. 9 c. 3 legge cit. è nel senso che il giudice debba adottare dei correttivi al criterio della durata dei matrimoni; tali elementi possono trarsi dall’art. 5 legge 898/1970 e sono espressione della finalità solidaristica sottesa all’istituto del trattamento pensionistico di reversibilità.
CASSAZIONE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA N. 8263/2020 – SCARICA IL TESTO IN PDF