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Particolare tenuità del fatto

Particolare tenuità del fatto

La disciplina completa della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: condizioni e limiti di applicazione, profili processuali e casistica giurisprudenziale

di Simone Marani

Sommario

1. Nozione e caratteri generali

2. Ambito di applicazione e presupposti

3. Limite edittale

4. La particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità

5. Profili processuali

Nozione e caratteri generali sulla particolare tenuità del fatto

L’istituto della particolare tenuità del fatto è attualmente contemplato nell’art. 131-bis c.p., introdotto dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, che ha inteso delineare una causa di non punibilità rispondente alla concezione gradualistica del reato e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità del diritto penale.

Secondo quanto contemplato dall’art. 131-bis, comma 1, c.p., nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p., l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale.

Evidente il fondamento giuridico dell’istituto il quale mira ad attuare una deflazione dei carichi giudiziari, nel rispetto dei principi fondamentali di offensività, sussidiarietà e proporzionalità, posto che la norma mira ad escludere la punibilità in ordine a fattispecie che, astrattamente, ben configurano ipotesi di reato ma che, in concreto, sono espressione di un minimo grado di offensività.

Si tratta, infatti, di una causa di non punibilità che lascia presupporre la commissione di un reato ma che è legata a valutazioni di opportunità.

Sulla natura giuridica dell’istituto non vi era, inizialmente, concordanza di vedute.

Una prima impostazione riteneva, infatti, che si trattasse di una condizione dell’azione penale mentre altra parte della dottrina, secondo una visione sostanziale, riteneva che l’art 131-bis rappresentasse una causa di non punibilità.

Quest’ultima tesi è quella comunemente accolta dalla giurisprudenza di legittimità che ne ha affermato la natura sostanziale.

L’applicazione della norma, però, prevede sempre che il giudice proceda ad un accertamento sulla commissione del fatto nonché sulla sussistenza dell’elemento soggettivo in quanto, sebbene il magistrato possa decidere di applicare la misura in oggetto, da tale applicazione possono discendere effetti non sempre favorevoli per il soggetto beneficiario.

Infatti, come disposto dall’art. 651-bis c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per la particolare tenuità in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per le restituzioni o il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale, in tal modo non escludendo a priori la possibilità per la parte che ha subito il reato di ottenere una soddisfazione delle proprie pretese almeno in campo civile.

Ovvio che, qualora la particolare tenuità del fatto venga dichiarata prima del dibattimento, come sovente accade, non essendovi un accertamento definitivo, la persona offesa dovrà agire in un separato ed autonomo giudizio civile per il risarcimento del danno.

Ambito di applicazione e presupposti

Come accennato, l’istituto trova applicazione solo qualora siano rispettati alcuni presupposti, tra i quali figura, innanzitutto, la commissione di un reato per il quale sia prevista la pena edittale detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni e sempre che non vi siano elementi incompatibili con la tenuità del fatto, come, ad esempio, il fatto che l’autore abbia agito per motivi abietti o futili, con crudeltà, anche in danno di animali, o abbia adoperato sevizie o abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta abbia cagionato o dalla medesima siano derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona (art. 131-bis, comma 4).

A seguito delle modifiche operate dall’art. 16, comma 1, lett. b), del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, l’offesa non può dirsi di particolare tenuità nemmeno quando si proceda per delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a due anni e sei mesi, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei caso di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis c.p., quando il reato sia commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.

La valutazione circa la particolare tenuità del fatto e, quindi, circa la non punibilità del fatto, è rimessa al potere discrezionale del giudice il quale dovrà verificare se l’offesa possa dirsi particolarmente tenue e se il comportamento sia non abituale.

L’istituto trova applicazione solo nei giudizi dinanzi al giudice ordinario, ad esclusione di quelli di competenza del Giudice di Pace penale (Cass. pen., Sez. Un., 28 novembre 2017, n. 53683; si veda, però, in senso contrario Cass. pen., Sez. IV, 29 settembre 2016, n. 40699) ed è applicabile anche al delitto tentato, sempre che sia accertata l’esiguità dell’offesa nel caso in cui il reato avesse raggiunto il compimento.

Non sfuggono all’ambito di applicazione dell’istituto nemmeno i reati di pericolo astratto o presunto, posto che, anche in queste ipotesi, il principio di offensività permette di individuare una offesa, anche minima, all’interesse giuridicamente tutelato.

Limite edittale

Il primo limite da osservare per l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto è, quindi, costituito dalla cornice edittale entro la quale la valutazione del giudice deve muoversi, ovvero la pena della reclusione per reati, consumati o tentati, non superiore a cinque anni o pena pecuniaria, da sola o congiunta a quella detentiva, che non superi tale limite secondo i meccanismi di ragguaglio contemplati dall’art. 135 c.p.

Nel caso di reati circostanziati, ai fini della determinazione della pena, secondo quanto disposto dall’art. 131-bis, comma 4, c.p., non vanno considerate le circostanze comuni ma solo quelle per le quali la legge stabilisca una specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

La particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità

Oltre al rispetto dei limiti edittali sopra precisati, la possibilità di applicare la particolare tenuità del fatto è, altresì, subordinata alla esistenza di una offesa particolarmente lieve, sempre con riguardo alle modalità del fatto e all’entità del danno o del pericolo conseguenti, oltre che alla non abitualità del comportamento.

Il tutto è specificato dall’art. 131-bis, comma 3, secondo il quale il comportamento è da ritenere “abituale” nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate.

Appare del tutto evidente che, al fine di individuare la particolare tenuità dell’offesa si debba avere riguardo alla estrinsecazione concreta della condotta, di talché l’istituto risulta applicabile a qualsiasi reato che rientri nei parametri contemplati dall’art. 133 c.p., ovvero: 1) la natura, la specie, i mezzi, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione (art. 133, comma 1, n. 1); 2) l’esiguità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa da reato (art. 133, comma 1, n. 2); 3) l’intensità del dolo o il grado della colpa (art. 133, comma 1, n. 3).

Su tale punto la giurisprudenza ha ritenuto che: “La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l’imputato, anche se non gravato da precedenti penali specifici, abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima “ratio punendi”), anche nell’ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità” (Cass. pen., Sez. III, 11 gennaio 2018, n. 776).

E’ discussa l’applicabilità della particolare tenuità del fatto nel caso di reato continuato.

Secondo un primo orientamento, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., non osta la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, quando le violazioni non siano in numero tale da costituire ex se dimostrazione di serialità, ovvero di progressione criminosa indicativa di particolare intensità del dolo o versatilità offensiva. (Cass. pen., Sez. II, 2 marzo 2018, n. 9495).

Principio ulteriormente confermato da altra recente giurisprudenza secondo la quale: “Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non osta la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardano azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo, di luogo e nei confronti della medesima persona, elementi da cui emerge una unitaria e circoscritta deliberazione criminosa, incompatibile con l’abitualità presa in considerazione in negativo dall’art. 131-bis c.p.” (Cass. pen., Sez. V, 5 febbraio 2018, n. 5358).

Sull’argomento, però, non mancano pronunce di segno opposto, secondo le quali la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un’ipotesi di “comportamento abituale” per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza “non occasionale” (Cass. pen., Sez. VI, 24 gennaio 2018, n. 3353; analogamente Cass. pen., Sez. I, 12 dicembre 2017, n. 55450).

Ai fini della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto dove la commissione di un reato sia stata funzionale alla realizzazione di un altro ovvero, comunque, si sia inserita in una serie causale il cui sbocco sia il determinarsi di altri illeciti, nella valutazione sulla gravità del fatto bisogna tenere conto anche degli eventuali reati connessi, anche se siano stati oggetto di una dichiarazione di prescrizione. (Cass. pen., Sez. III, 21 dicembre 2017, n. 57108).

Secondo quanto ha ripetutamente stabilito la giurisprudenza di legittimità, la particolare tenuità del fatto non può essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica, in quanto viene a configurarsi una ipotesi di comportamento abituale ostativa al riconoscimento del beneficio (Cass. pen., Sez. III, 5 aprile 2017, n. 30134).

In verità, non sono mancate decisioni nelle quali l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., è stata fondata sulla lieve entità delle singole condotte, isolatamente considerate.

Tale soluzione poggia sulla mancata ripetizione nell’articolo summenzionato dell’inciso “anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di lieve entità”. In altre parole, tale scelta del legislatore lascerebbe aperta la possibilità, in caso di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, reiterate e abituali, ai applicare l’art. 131-bis c.p., all’esito di una valutazione di particolare tenuità delle singole condotte o dei singoli reati (Cass. pen., Sez. VI, 20 marzo 2019, n. 18192).

Da considerare che ben più grave deve essere considerata la condotta di chi commette più reati della stessa indole isolati e indipendenti non nel medesimo contesto spazio-temporale, rispetto a chi venga ascritto un solo reato con una eventuale reiterazione di condotte in un limitato arco temporale e spaziale (così Cass. pen., Sez. III, 13 novembre 2019, n. 45947).

Ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., ai fini dell’apprezzamento della condizione della non abitualità della condotta, assumono rilievo anche i comportamenti successivi alla commissione del reato (Cass. pen., Sez. III, 29 gennaio 2018, n. 4123).

Volendo schematizzare l’ambito di applicazione dell’istituto a particolari categorie di reati possiamo evidenziare quanto segue:

– Quando si procede per il reato di omesso versamento dell’Iva, la non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile solo se l’ammontare dell’imposta non corrisposta è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità, poichè la previsione di quest’ultima evidenzia che il grado di offensività della condotta ai fini della configurabilità dell’illecito penale è stato già valutato dal legislatore (Cass. pen., Sez. III, 12 ottobre 2015, n. 40774);

– In tema di reati concernenti gli alimenti, il concetto di “non particolare gravità” che esclude l’applicazione delle pene accessorie previste dall’articolo 12-bis della legge n. 283 del 1962, non coincide con quello di “particolare tenuità” di cui alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 28 del 2015 (Cass. pen., Sez. III, 18 settembre 2015, n. 37875);

– La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. è applicabile anche al reato di guida in stato di ebbrezza non essendo incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la previsione di diverse soglie di rilevanza penale all’interno della fattispecie tipica (Cass. pen., Sez. IV, 2 novembre 2015, n. 44132). recentemente è stato statuito che, nel pieno rispetto del principio di legalità, non è ammessa la confisca del mezzo nel caso in cui il conducente in guida in stato di ebbrezza sia ritenuto non punibile per particolare tenuità del fatto (Cass. pen., Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 7526);

– In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”, non rilevano le soglie di punibilità previste per gli altri reati dal D.Lgs. n. 74 del 2000, ma, trattandosi di un reato di pericolo, occorre valutare la condotta in base ai criteri generali dettati dall’art. 131-bis c.p., con particolare riferimento alla sua reiterazione negli anni di imposta e alla messa in pericolo del bene protetto (Cass. pen., Sez. III, 16 settembre 2016, n. 38488);

– L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art.131-bis c.p. non può essere dichiarata con riferimento al reato di abusivo esercizio di una professione, in quanto tale delitto presuppone una condotta che, in quanto connotata da ripetitività, continuità o, comunque, dalla pluralità degli atti tipici, è di per sé ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità (Cass. pen., Sez. VI, 13 febbraio 2017, n. 6664);

– La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di ricettazione anche nel caso in cui sia riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità, di cui al secondo comma dell’art. 648 c.p. (Cass. pen., Sez. II, 12 maggio 2017, n. 23419);

– La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla responsabilità amministrativa degli enti per i fatti commessi nel suo interesse o a sui vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione, in considerazione della differenza esistente tra la responsabilità penale e quella amministrativa dell’ente per il fatto commessa da chi al suo interno si trovi in posizione apicale o sia soggetto all’altrui direzione (Cass. pen., Sez. III, 15 gennaio 2020, n. 1420).

Profili processuali

Quanto agli aspetti processuali, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., è rilevabile d’ufficio in qualsiasi fase e stato del giudizio, salva la eventuale formazione del giudicato, anche implicito, idoneo ad escludere la qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità (Cass. pen., Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 6870).

La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità può dare luogo ad una pluralità di provvedimenti, tra cui il provvedimento di archiviazione (art. 411 c.p.p.), la sentenza di non luogo a procedere (art. 420 c.p.p.), il proscioglimento predibattimentale (art. 469 c.p.p.), nonché la sentenza di assoluzione (art. 530 c.p.p.).

Alla declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, infatti, può procedersi sia nel corso delle indagini preliminari, laddove il giudice per le indagini preliminari provvede con ordinanza o decreto di archiviazione su richiesta del pubblico ministero, sia dopo l’esercizio dell’azione penale, nel qual caso provvede con sentenza il giudice.

In quest’ultimo caso il giudice potrà emettere sentenza prima del dibattimento qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 469 c.p.p. oppure all’esito dell’istruttoria dibattimentale, ai sensi dell’art. 651-bis c.p.p. secondo il quale seppur l’imputato non meriti una sanzione in sede penale per l’irrisorietà del danno arrecato, rimane comunque dimostrata la fondatezza delle pretese della persona offesa, sicché le acquisizioni probatorie potranno essere utilizzate nei procedimenti per ottenere la riparazione ed il risarcimento del danno.

La causa di non punibilità può essere rilevata d’ufficio dal giudice d’appello, potendo rientrare, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento, per le quali vi è l’obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, nella previsione di cui all’art. 129 c.p.p. (Cass. pen., Sez. VI, 26 marzo 2019, n. 13219).

La Corte di Cassazione ha chiarito che la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, essendo caratterizzata da un’intrinseca natura di merito, possa essere rilevata d’ufficio dal giudice d’appello, ove i punti investiti dai motivi ammissibili dell’appello proposto attengano al merito dei fatti posti a fondamento della responsabilità e agli ulteriori profili di fatto attinenti alle modalità della condotta, all’esiguità del danno o del pericolo, al carattere abituale della condotta, ai motivi del delinquere.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all’art. 606, comma 3, c.p.p. (Cass. pen., Sez. III, 23 maggio 2018, n. 23174; analogamente Cass. pen., Sez. V, 22 dicembre 2017, n. 57491).

Un primo orientamento giurisprudenziale riteneva che i provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità del fatto non potessero essere iscritti nel casellario giudiziale, in quanto l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., presuppone l’accertamento della responsabilità dell’indagato per il fatto di reato contestato e quindi dovrebbe dubitarsi della compatibilità costituzionale della disposizione relativa alla archiviazione qualora tale provvedimento effettivamente determini un effetto pregiudizievole quale quello dell’iscrizione del casellario, posto che all’interessato non viene attribuita la possibilità di rinunziare alla causa di non punibilità ovvero di impugnare il merito della decisione dinanzi ad una giurisdizione superiore (Cass. pen., Sez. V, 26 gennaio 2018, n. 3817).

Secondo diversa impostazione, invece, si afferma che, nello stabilire l’ambito di applicazione dell’art. 131-bis c.p. occorre fare riferimento non solo alla gravità del reato desunta dalla pena edittale, ma anche dal profilo soggettivo afferente alla non abitualità della condotta (Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2016, n. 13681).

Secondo gli ermellini, la procedura di memorizzazione delle pronunzie adottate per tenuità dell’offesa costituisce strumento essenziale per la stessa razionalità ed utilizzabilità dell’istituto, mentre l’assenza di annotazione determinerebbe, incongruamente, la possibilità di concessione della non punibilità molte volte nei confronti della medesima persona.

Sul punto sono recentemente intervenute le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, le quali hanno statuito che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto deve essere iscritto nel casellario giudiziale ma non è menzionato nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della Pubblica Amministrazione (Cass. pen., Sez. Un., 24 settembre 2019, n. 38954).