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Nullità fideiussione: ultime sentenze

Nullità fideiussione: ultime sentenze

 

Autore: Redazione | 08/07/2019

Leggi le ultime sentenze su: contratto di fideiussione; nullità della fideiussione; previsione di un massimale; opposizione a decreto ingiuntivo; responsabilità del fideiussore; garanzia fideiussoria; fideiussione omnibus violazione del diritto di concorrenza

 

Contratti di fideiussione: la nullità

Sono da intendersi nulli, per violazione dell’articolo 2 della l. n. 287 del 1990 (i.e. Legge antitrust), i contratti di fideiussione che contengano norme bancarie uniformi predisposte dall’ABI. Tale applicazione, infatti, avrebbe come conseguenza la concretizzazione di intese fra imprese volte ad impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale. Tribunale Roma sez. XVI, 26/07/2018

 

Previsione di un massimale: è sufficiente ad escludere la nullità della fideiussione?

La previsione di un massimale è di per sé sufficiente ad escludere la nullità della fideiussione, in quanto tale requisito è l’unico previsto dall’art. 1938 c.c. (così come novellato dalla legge n. 154 del 1992) che non richiede anche la specificazione del tipo di obbligazione oggetto della garanzia. 

La fideiussione omnibus si caratterizza proprio per il fatto che la garanzia si estende a qualsiasi obbligazione condizionale o futura e l’indicazione dell’importo massimo garantito è l’unico requisito richiesto dalla legge a tutela del garante che, in tal modo, è reso consapevole dell’impegno economico assunto con la sottoscrizione. 

Tribunale Roma sez. XVII, 15/03/2019, n.5670

 

Violazione della normativa sulla concorrenza

Nonostante la speciale competenza della Corte d’Appello prevista dall’art. 33 della legge n. 287/1990, dinanzi al Tribunale ordinario che giudica in sede di opposizione a decreto ingiuntivo può essere valutata l’eccezione di nullità del negozio fideiussorio per contrasto con la normativa sulla concorrenza, in quanto diretta a paralizzare la pretesa creditoria. Tribunale Mantova sez. II, 16/01/2019

L’assenza di data certa

L’assenza di data certa, rilevante ai fini dell’opponibilità della pattuizione a terzi, non costituisce difetto di elemento costitutivo sanzionato con la nullità strutturale (ex artt. 1418-1325 c.c.), tanto più rispetto ad un contratto a forma libera quale quello di fideiussione, la cui stipulazione può essere provata anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.

Tribunale Firenze, 31/12/2018, n.3589

Domanda di nullità del contratto di fideiussione

La domanda di nullità del contratto di fideiussione, per violazione del diritto di concorrenza ex art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, spetta alla competenza funzionale del Tribunale delle imprese, ai sensi dell’art. 4, comma1-ter, l. n. 168/2003. Tribunale Verona sez. III, 01/10/2018

Violazione del divieto di intese anticoncorrenziali

Un contratto che sia stato validamente perfezionato, in presenza dei requisiti strutturali di validità previsti dalla legge e che non persegua in sé una causa illecita o immeritevole per l’ordinamento giuridico, non può subire effetti invalidanti in dipendenza dell’accertamento della nullità o della caducazione di un rapporto giuridico diverso ed intercorso tra terzi. 

Se, da un lato, invero deve ritenersi la nullità delle fideiussioni stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall’associazione bancaria italiana nell’ottobre 2002 per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, come ravvisato nel parere dall’AGCM del 22 agosto 2003.

Tuttavia, non può ritenersi la nullità dei contratti di fideiussione in cui non vi sia alcun oggettivo richiamo alla deliberazione dell’associazione delle imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus, né in quelli in cui non risulti che tale deliberazione abbia vincolato l’istituto di credito stipulante al rispetto dello schema ABI nella contrattazione con terzi. 

In tale circostanza, invero, è arduo individuare un nesso di dipendenza delle fideiussioni con la deliberazione dell’ABI ovvero un collegamento negoziale nel suo significato tecnico. Tribunale Treviso sez. III, 26/07/2018, n.1623

Sospensione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo

La sospensione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo opposto può essere accolta quando, a seguito del mutamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, viene affermata la nullità della fideiussione quando la stessa non è conforme al modello ABI, determinandosi pertanto una violazione della normativa antitrust, in particolare dell’art. 2 della legge 287/1990. Tribunale Pisa, 05/06/2018, n.533

Garanzia fideiussoria: quando è nulla?

La garanzia fideiussoria è nulla ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria di una fideiussione cosiddetta ‘omnibus’ non sia improntato, nei confronti del garante, al rispetto del canone di correttezza – buona fede nell’esecuzione del contratto. 

Il che si verifica allorquando la nuova concessione di credito avvenga nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, sì che possa ritenersi che la banca agisca nella consapevolezza di una irreversibile situazione di insolvenza di quest’ultimo e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all’interesse del fideiussore. 

Tribunale Campobasso sez. III, 07/05/2018, n.149

Fideiussione omnibus: presupposti di validità ed efficacia

Nella controversia inerente alla validità ed efficacia di una fideiussione prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con il debitore principale (cd. fideiussione “omnibus”), la sopravvenienza della l. n. 154 del 1992 (il cui art. 10, modificando l’art. 1938 c.c., impone la fissazione dell’importo massimo garantito) – se non tocca la validità e l’efficacia della fideiussione fino al momento dell’entrata in vigore del citato art. 10, con la conseguente responsabilità del fideiussore per le obbligazioni verso la banca a carico del debitore principale prima della predetta data – determina, per il periodo successivo, la nullità sopravvenuta della convenzione con essa in contrasto. 

Pertanto, la mancata predeterminazione, con espressa dichiarazione di volontà, dell’importo massimo garantito esclude che il fideiussore possa essere chiamato a rispondere dei debiti sorti a carico del debitore principale dopo l’entrata in vigore della menzionata disposizione. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato gli estremi della nuova convenzione fideiussoria richiesta dal novellato art. 1938 c.c. non già nella espressa manifestazione della comune volontà delle parti del negozio di garanzia ai sensi dell’art. 1937 c.c., ma nella mera comunicazione unilaterale della banca al fideiussore con la quale veniva indicato il limite dell’importo garantito). Cassazione civile sez. I, 20/01/2017, n.1580 ha cassato la sentenza impugnata,che aveva ravvisato gli estremi della nuova convenzione fideiussoria richiesta dal novellato art. 1938 c.c. non già nella espressa manifestazione della comune volontà delle parti del negozio di garanzia ai sensi dell’art. 1937 c.c., ma nella mera comunicazione unilaterale della banca al fideiussore con la quale veniva indicato il limite dell’importo garantito).  

Cassazione civile sez. I, 20/01/2017, n.1580 ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato gli estremi della nuova convenzione fideiussoria richiesta dal novellato art. 1938 c.c. non già nella espressa manifestazione della comune volontà delle parti del negozio di garanzia ai sensi dell’art. 1937 c.c., ma nella mera comunicazione unilaterale della banca al fideiussore con la quale veniva indicato il limite dell’importo garantito). 

Cassazione civile sez. I, 20/01/2017, n.1580I, 20/01/2017, n.1580I, 20/01/2017, n.1580

Mancata prestazione della fideiussione

L’azione di nullità esercitata dagli acquirenti di un’immobile, ex art. 2 d.lg. 122/2005, è strumentale quando non è sorretta dalla mancata prestazione della fideiussione prevista dalla legge ma solo dal mutamento di volontà in ordine all’acquisto dell’immobile, circostanza che costituisce una finalità diversa da quella che il legislatore ha inteso proteggere che costituisce un abuso della posizione soggettiva espressamente vietato dagli art. 2 cost. e 1175 c.c. Tribunale Monza sez. II, 03/09/2015