Intervento nel pignoramento | Condizioni e tempo dell’intervento ex art. 525 cod. proc. civile
Codice proc. Civile Agg. il 28 Gennaio 2015
Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l’intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione. Di tale intervento il cancelliere da’ notizia al creditore pignorante.
Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non superi ventimila euro, l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’articolo 529 (1)
Il comma: “Possono intervenire a norma dell’articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.” è stato abrogato dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(2) Comma così sostituito D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Cancelliere [v. 57]; Creditore pignorante: [v. 485] Ricorso:[v. 125].
Viene nuovamente rideterminato il valore complessivo massimo dei beni pignorati nell’ambito della cd. piccola espropriazione mobiliare, fissato ora in 20.000 euro.
L’anticipazione del termine preclusivo per l’intervento [v. Formula n. 37] al momento della presentazione del ricorso, nel caso di pignoramento di beni il cui valore non superi i ventimila euro è prevista allo scopo di accelerare i tempi qualora vengano pignorati beni per un modico valore, accordando al creditore procedente un indubbio privilegio processuale.
Giurisprudenza annotata
Condizione e tempo dell’intervento.
Aspetti formali dell’intervento; 1.1. Notifica dell’intervento al debitore; 1.2. Procura alle liti; 1.3. Produzione della documentazione; 1.4. Tempo dell’intervento; 2. Aspetti sostanziali dell’intervento; 2.1. Condizioni per l’intervento; 2.2. Interruzione della prescrizione; 3. Tipologie di creditori; 3.1. Intervento da parte dello stesso creditore procedente; 3.2. Titoli cambiari; 3.3. Provvedimenti di natura fiscale; 3.4. Convalida di sfratto per morosità; 3.5. Creditore sequestrante; 3.6. Contratto di mutuo; 3.7. Espropriazione immobiliare; 4. Opposizioni all’intervento; 4.1. Opposizione del debitore; 4.2. Opposizione del creditore intervenuto.
1. Aspetti formali dell’intervento.
1.1. Notifica dell’intervento al debitore.
In caso d’intervento dei creditori nell’ambito di una procedura di espropriazione mobiliare presso terzi, la mancata notifica di tali atti all’ente debitore non può essere eccepita in quanto le disposizioni di cui agli artt. 525 ss. c.p.c., applicabili alla fattispecie, non contemplano tale incombente. Trib. Nocera Inferiore, 20 maggio 2004
Non è fondata, con riferimento all’art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 525 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il ricorso per l’intervento nella procedura esecutiva del creditore, munito di scrittura, debba essere notificato al debitore esecutato che, pur consapevole della pendenza della procedura, sia rimasto assente all’udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita o per l’assegnazione o a quella fissata per la dichiarazione del terzo.
Corte cost. 31 luglio 2000, n. 407.
In base al combinato disposto degli art. 530, ultimo comma, e 525, comma 3, c.p.c. (nel testo antecedente le modifiche di cui al d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella l. 14 maggio 2005 n. 80) applicabile ratione temporis, in caso di pignoramento di beni, o di deposito di somme da parte del debitore, al fine di evitare il pignoramento, di valore non superiore al limite di euro 5.164,57, stabilito dallo stesso art. 525 c.p.c., la vendita o l’assegnazione, in assenza di creditori intervenienti, possono essere disposti con decreto, senza che venga fissata apposita udienza per l’audizione delle parti, a norma del comma 1 del citato art. 530 c.p.c..
Cassazione civile sez. III 24 gennaio 2012 n. 937
1.2. Procura alle liti.
Qualora l’intervento di un creditore nel processo esecutivo venga effettuato da un difensore che non sia munito dello ius postulandi, e, quindi, privo della capacità di compiere atti del processo, il ricorso per intervento deve ritenersi non affetto da semplice nullità sanabile, ma giuridicamente inesistente, e quindi assolutamente inidoneo allo scopo, che è quello di consentire al creditore di partecipare alla distribuzione della somma ricavata e, se il suo credito è basato su titolo esecutivo, di compiere o richiedere gli altri atti esecutivi.
Cass. 10 ottobre 2003, n. 15184.
1.3. Produzione della documentazione.
Nel processo di esecuzione forzata, il deposito del titolo esecutivo in originale o in copia autentica costituisce un presupposto processuale, la cui mancanza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma deve essere fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
in particolare, in fase di assegnazione e distribuzione del ricavato, il titolo svolge solo la funzione di provare l’esistenza, liquidità ed esigibilità del credito, e può essere prodotto anche in copia fotostatica o fotografica, che ha la stessa efficacia probatoria dell’originale, se non viene formalmente disconosciuta dalla parte contro la quale viene prodotta;
e consegue che il giudice dell’esecuzione, in tema di assegnazione di crediti pignorati presso il terzo, non può d’ufficio pretermettere dall’assegnazione il creditore intervenuto, sulla base del solo rilievo d’ufficio che il titolo del credito, a soddisfazione del quale era stato effettuato l’intervento, era stato prodotto solo in fotocopia, in assenza di qualunque contestazione da parte del debitore o di altri creditori.
Cass. 24 maggio 2003, n. 8242.
Il titolo esecutivo, sul quale è fondato l’intervento nell’esecuzione di altri creditori, può essere allegato dal creditore interveniente anche successivamente al deposito del ricorso purché risulti depositato all’atto della distribuzione della somma.
Trib. Roma, 11 marzo 1994.
1.4. Tempo dell’intervento.
Nel caso in cui i beni pignorati sono stati venduti ai sensi dell’art. 501 c.p.c. in quanto deteriorabili, e quindi con decreto emesso prima dell’udienza di comparizione delle parti di cui all’art. 550 c.p.c. il termine preclusivo fissato per l’intervento dei creditori dall’art. 525, comma 2, non trova applicazione, per la conseguenza che l’intervento è sempre tempestivo fino a che il giudice non provveda alla distribuzione della somma ricavata.
Pret. Lucca, 25 gennaio 1992.
2. Aspetti sostanziali dell’intervento.
2.1. Condizioni per l’intervento.
Ai fini dell’intervento nel processo esecutivo e della partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è sufficiente la titolarità di un credito liquido, cioè determinato nel suo ammontare, esigibile, ossia non soggetto a termine o condizione, e certo, nel senso generico di individuato in tutti i suoi elementi.
Non è, invece, necessario il possesso di un titolo esecutivo, di cui il creditore ha bisogno soltanto per poter compiere atti di impulso e che può quindi acquisire anche in un momento successivo all’intervento, purché prima del compimento dell’atto di impulso.
Cass. 11 maggio 2007, n. 10829.
Nell’espropriazione immobiliare il ricorso per intervento, ammissibile anche per crediti che non siano liquidi ed esigibili secondo il disposto dell’art. 563 c.p.c., deve contenere la sola indicazione del credito e del titolo di esso, senza che sia necessario corredare la domanda con il titolo stesso. Cass. 1º settembre 1999, n. 9194.
L’art. 525 c.p.c. quando richiede la certezza del credito per poter intervenire nel giudizio di esecuzione, intende soltanto prescrivere che il credito deve constare di elementi soggettivi ed oggettivi rilevabili da un documento, ma non pure che deve essere stato giudizialmente accertato, sicché è ammissibile anche l’intervento relativo ad un credito sub iudice, salvo il definitivo giudizio di merito sulla sua esistenza, secondo la previsione dell’art. 512 c.p.c.
Cass. 26 gennaio 1987, n. 714.
È ammissibile l’intervento relativo ad un credito fatto successivamente oggetto di un procedimento monitorio. Non sussiste né continenza, né litispendenza tra la procedura esecutiva e l’eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Cass. 5 maggio 1998, n. 4525.
Il debitore, avverso il quale è stata promossa espropriazione forzata, il quale sia divenuto titolare di un diritto di credito verso il creditore procedente, non può intervenire nell’espropriazione in qualità di creditore; egli deve, invece, avvalersi della domanda di sostituzione di cui all’art. 511 c.p.c., ovvero può promuovere un’opposizione all’esecuzione al fine di eccepire in compensazione il credit.
Pret. Roma, 21 febbraio 1998.
2.2. Interruzione della prescrizione.
Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell’esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora; pertanto, non costituisce atto interruttivo della prescrizione l’intervento del creditore ipotecario nel procedimento esecutivo in corso nei confronti del proprietario del bene ipotecato, che non sia anche il suo debitore, poiché l’atto da cui l’interruzione dovrebbe derivare non è diretto all’obbligato ma al terzo datore d’ipoteca.
Cass. 2 agosto 2001, n. 10608.
3 Tipologie di creditori.
3.1. Intervento da parte dello stesso creditore procedente.
L’intervento nel procedimento esecutivo può essere effettuato dallo stesso soggetto che è già presente nel giudizio con la veste di creditore procedente, purché il titolo per il quale il creditore interviene sia diverso e autonomo rispetto a quello in forza del quale aveva iniziato l’esecuzione.
Pret. Alba, 17 marzo 1994.
3.2. Titoli cambiari.
È inammissibile – e tale inammissibilità può e deve essere rilevata anche d’ufficio dal giudice dell’esecuzione – l’intervento esperito nella procedura esecutiva presso terzi sulla base di titoli cambiari nulli come tali (perché privi di data e luogo di emissione) ove si accerti che con l’atto d’intervento l’asserito creditore ha fatto valere unicamente l’azione cambiaria cartolare e non anche l’azione causale fondata sul rapporto sottostante (nella specie, poiché nel ricorso l’interveniente aveva affermato di essere in credito di una somma «portata da cambiali scadute ed impagate» e non risultava dedotto alcun fatto costitutivo del credito, si è ritenuto che egli avesse fatto valere unicamente l’azione cartolare). Pret. Firenze, 11 luglio 1992.
3.3. Provvedimenti di natura fiscale.
È ammissibile nel giudizio di esecuzione l’intervento dell’amministrazione finanziaria, il cui credito risulti da provvedimenti di natura fiscale, sebbene l’esistenza dello stesso sia oggetto di controversia innanzi alle commissioni tributarie.
Cass. 26 gennaio 1987, n. 714.
3.4. Convalida di sfratto per morosità.
La convalida di sfratto per morosità non assicura i requisiti di certezza, liquidità ed inesigibilità del credito relativo ai canoni di locazione non pagati, requisiti richiesti per l’ammissibilità dell’intervento nell’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 525 c.p.c.
Pret. Taranto, 18 gennaio 1991.
3.5. Creditore sequestrante.
Tanto il creditore, che abbia ottenuto sequestro conservativo, quanto lo Stato, a cui favore sia stato disposto il sequestro previsto dall’art. 189 c.p. possono intervenire nella procedura esecutiva promossa da altri sui beni sequestrati, determinando l’instaurazione di controversia rientrante nella previsione dell’art. 512 c.p.c.
Trib. Bologna, 16 gennaio 1989.
3.6. Contratto di mutuo.
Ai fini dell’intervento nell’espropriazione mobiliare, credito certo è quello documentalmente ricavabile da una lettera contratto di mutuo, nella quale siano indicati l’ammontare del finanziamento e i soggetti tenuti alla restituzione delle somme ricevute o garantite da fideiussione.
A questo fine, l’interveniente non deve dare anche la prova dell’inadempimento dell’obbligazione di pagamento e dell’obbligazione risarcitoria in suo favore. Cass. 3 novembre 1994, n. 9040.
3.7. Espropriazione immobiliare.
Può intervenire nell’espropriazione immobiliare solo il creditore in possesso di un documento che identifichi il credito nei suoi elementi essenziali, soggettivi ed oggettivi.
Cass. 26 gennaio 1987, n. 714.
4. Opposizioni all’intervento.
4.1. Opposizione del debitore.
L’intervento del creditore nell’esecuzione mobiliare da altri promossa ex artt. 525 e 551 c.p.c. è condizionato alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, con la conseguenza che l’opposizione del debitore, volta a contestare l’ammissibilità dell’intervento del creditore per mancanza dei predetti requisiti del credito deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, appartenente, come tale, alla competenza per materia del pretore.
Cass. 22 maggio 1990, n. 4609; conforme. Cass. 25 ottobre 1984, n. 5414.
Nel caso di estensione del pignoramento a favore del creditore intervenuto non munito di titolo esecutivo, il debitore che si opponga, deducendo l’illegittimità della estensione del pignoramento per carenza nel credito dell’intervenuto dei requisiti di cui all’art. 525 c.p.c., propone opposizione all’esecuzione, in quanto contesta il diritto all’ulteriore esercitabilità dell’azione esecutiva.
Il requisito della certezza, liquidità ed esigibilità del credito costituisce una condizione di ammissibilità dell’intervento nel processo esecutivo del creditore non munito di titolo; pertanto deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi quella del debitore che contesta l’ammissibilità dell’intervento per difetto del suddetto requisito.
Cass. 27 febbraio 1979, n. 1292.
La questione relativa all’ammissibilità dell’intervento di un creditore nel processo esecutivo può essere sollevata attraverso un’opposizione agli atti esecutivi, la cui decisione, non incidendo sul merito della pretesa fatta valere dall’intervento, viene emessa dal giudice dell’esecuzione con una pronuncia che ha un’efficacia limitata al provvedimento stesso, nel duplice senso della riproponibilità della domanda d’intervento se maturino in seguito le condizioni della sua ammissibilità e, rispettivamente, della successiva autonoma proponibilità, in sede di distribuzione della somma ricavata, di ogni eventuale questione inerente all’esistenza ed all’ammontare del credito e dei diritti di prelazione, secondo la previsione dell’art. 512 c.p.c.
Cass. 26 gennaio 1987, n. 714.
4.2. Opposizione del creditore intervenuto.
Qualora il creditore, intervenuto nel processo esecutivo, proponga opposizione, a norma dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione dichiarativa dell’inammissibilità dell’intervento medesimo, il giudice di tale opposizione ha il potere-dovere di sindacare detto provvedimento solo in relazione ai profili dedotti dall’istante, e, pertanto, non può rilevarne d’ufficio l’eventuale diversa ragione di illegittimità (nella specie: derivante dal fatto che l’ammissibilità dell’intervento non era stata oggetto di tempestiva contestazione da parte dei controinteressati).
Cass. 30 gennaio 1985, n. 567.