Energia, attenzione ai gestori che cambiano i contratti
| by Giordana Liliana Monti | 17/10/2022 |
Le modifiche contrattuali unilaterali non sono concesse nei prossimi mesi: ecco un vademecum di ciò che può fare l’utente per difendersi da atti illeciti.
Ora che l’inverno si avvicina e i riscaldamenti verranno presto accesi i gestori le tentano tutte per mettersi al riparo dai prezzi elevati che dovranno sostenere, in alcuni casi senza potersi rivalere – per il momento – sugli utenti.
È possibile, pertanto, che qualche azienda fornitrice provi a fare «la furba»: vediamo insieme cosa cambia e come difendersi da comportamenti illeciti.
Le modifiche contrattuali sono possibili «solo a specifiche condizioni». È quanto spiegano l’Antitrust e Arera, in una nota congiunta, al termine di una riunione dei presidenti, Roberto Rustichelli e Stefano Besseghini, sui rincari delle bollette e sulle criticità nei rapporti contrattuali segnalate dai consumatori.
Obiettivo: «contribuire a chiarire natura e vincoli delle “Modifiche unilaterali dei contratti di energia elettrica e gas”, anche alla luce delle norme del decreto Aiuti bis, al fine di garantire la tutela dei clienti e l’equilibrio del sistema energetico nazionale».
«L’aumento incontrollato dei prezzi dell’energia e lo stato di incertezza generale causato dalle tensioni internazionali stanno coinvolgendo sia i consumatori che gli operatori del settore energetico, traducendosi talvolta in iniziative che possono configurarsi come pratiche commerciali scorrette o violazioni della regolazione di settore», si sottolinea in una nota.
Ne sono testimonianza diverse segnalazioni alle Autorità, da parte di consumatori, per violazioni del dl Aiuti bis, principale novità nel contesto delle variazioni unilaterali di contratto, nonché per utilizzi impropri degli strumenti del recesso del venditore e della risoluzione per eccessiva onerosità», osservano Antitrust e Arera.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato confida che le imprese del settore «manterranno una compliance aziendale rispettosa della legge, ma è pronta ad intervenire qualora venissero adottate condotte lesive dei diritti dei consumatori e degli assetti del mercato».
Va ricordato brevemente che il decreto legge Aiuti bis definisce alcune misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
Soprattutto nel caso di contratti sottoscritti sul mercato libero dell’energia elettrica ed il gas in corso, prevede la sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale relativamente alla definizione del prezzo, fino al 30 aprile 2023.
Sempre fino al 30 aprile 2023 definisce inefficaci i preavvisi comunicati per queste stesse finalità prima della data di entrata in vigore del decreto, a meno che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.
Ma come si fa a capire se la modifica imposta dal gestore è legittima? Vediamo insieme le possibili ipotesi di modifiche per comprendere quando siano o meno legittime.
Nel caso in cui il gestore abbia comunicato che a partire da una determinata data il contratto varierà a causa della situazione economica del mercato trasformandosi da fisso a variabile, oppure aumentando il prezzo fisso stabilito, la condotta è da ritenersi illegittima.
L’utente in questo caso può inviare una contestazione al gestore tramite raccomandata (o pec), facendo contemporaneamente una segnalazione all’antitrust e all’Arera per contestare l’aumento del prezzo o la modifica al proprio contratto.
Nel caso in cui il gestore non risponda, sarà possibile presentare un’istanza di conciliazione all’Arera. In attesa di una risposta o di un intervento dell’autorità è comunque consigliabile continuare a pagare le bollette così da non diventare utenti morosi in arretrato con i pagamenti.
Nel caso in cui, invece, il contratto originario già prevedeva delle modifiche di prezzo dopo un determinato periodo non si è di fronte a una modifica unilaterale ma ad una evoluzione naturale nell’esecuzione del contratto, motivo per cui l’aumento del prezzo non viola la legge.
Ipotesi differente è quella del rinnovo di un contratto in scadenza: nel caso in cui un contratto sia giunto al termine è consentito al gestore stabilire un nuovo prezzo per il rinnovo, in conformità con l’aumento dei costi che lo stesso deve sostenere. In questo caso, dunque, non si è dinnanzi a una violazione di legge.
È possibile che il gestore, prima di modificare il contratto, provi a convincere l’utente a firmarne uno nuovo invocando la forza maggiore causata dalle difficoltà economiche e geopolitiche del momento, così da non avanzare una proposta unilaterale ma di un accordo tra le parti: no bisogna firmare!
Se si accetta la proposta si stipula un nuovo contratto meno vantaggioso e, così facendo, non si modificano le condizioni economiche e il gestore formalmente ha agito lecitamente.
Un’altra strada che potrebbe percorrere il gestore per «abbindolare» l’utente è quella di evocare l’eccessiva onerosità del contratto proponendo un nuovo contratto a prezzo superiore, minacciando di risolvere il contratto per eccessiva onerosità nel caso in cui l’utente non voglia firmare.
In questo caso il comportamento è completamente illegittimo poiché la risoluzione per eccessiva onerosità deve essere concordata con il cliente o, in alternativa, disposta dal giudice, non certo calata dall’alto da una delle due parti.
Il gestore, pertanto, può risolvere il contratto solo dopo che il giudice lo ha autorizzato a farlo. In mancanza di parere favorevole del giudice, se il gestore minaccia o risolvere il contratto l’udente ha diritto a diffidarlo per proseguire l’erogazione, segnalando quanto avvenuto ad Arera e Antitrust.
Infine, nell’ipotesi in cui il gestore comunichi direttamente il recesso immediato dal contratto, è possibile fare segnalazione ad Arera e Antitrust chiedendo al gestore il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Va ricordato, infatti, che l’azienda può recedere dal contratto sottoscritto con l’utente solo nel caso in cui le clausole contrattuali lo prevedano e, in ogni caso, con un periodo di preavviso indicato nel contratto non inferiore a sei mesi.