Liquidazione Controllata

Liquidazione Controllata: Cos’è e Come Funziona

La liquidazione controllata è una procedura prevista dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII, artt. 268-276) per i soggetti sovraindebitati non fallibili, come consumatori, professionisti o piccole imprese extra-agricole. Serve a liquidare il patrimonio del debitore in modo ordinato, distribuendo l’attivo ai creditori secondo par condicio, senza proposta concordataria ma con gestione forzata.

Presupposti e Legittimazione

Si apre in presenza di stato di sovraindebitamento manifesto o probabilistico, con incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni. Può richiederla il debitore (tramite OCC – Organismo di Composizione della Crisi), i creditori (anche uno solo, se maggiore del 30% dei crediti), il PM o il GIP in penale. Il Tribunale verifica i presupposti con udienza camerale entro 60 giorni.

Apertura e Organi della Procedura

Il Tribunale emette sentenza dichiarativa, nominando giudice delegato e liquidatore (solitamente l’OCC proponente). Ordina consegna di bilanci, elenchi creditori e beni. Blocca esecuzioni, pignoramenti e atti cautelari; i creditori non possono intraprendere nuove azioni. Il debitore perde disponibilità del patrimonio.

Ruolo del Liquidatore e Programma di Liquidazione

Il liquidatore redige entro 90 giorni inventario beni e programma di liquidazione (tempi, modalità di vendita), approvato dal giudice. Amministra, recupera crediti, esercita revocatorie e aliena beni per massimizzare il ricavato. Notifica sentenza e stato passivo ai creditori.

FaseAttività PrincipaliTempi
InventarioElenco beni del debitoreEntro 90 giorni
Programma liquidazioneStrategia vendita e ripartoEntro 90 giorni
Vendita beniAlienazioni, recuperi, revocatorieSecondo programma
Stato passivoAccertamento crediti (reclami entro 30 gg)Post-notifica
RipartoDistribuzione pro-quotaPost-rendiconto

Chiusura e Esdebitazione

Il liquidatore presenta rendiconto entro 3 anni (prorogabili); il giudice approva e chiude con decreto. Se il debitore ha cooperato e non ha malafede, scatta esdebitazione automatica (estinzione residui non soddisfatti), tranne per crediti alimentari, erariali o da reato. Durata max 3 anni, prorogabile solo per ritardi non imputabili.

Questa procedura evolve la vecchia L. 3/2012, offrendo ai creditori un recupero più equo rispetto all’esecuzione individuale e al debitore una via per chiudere i debiti. Per casi specifici, consulta un OCC o avvocato specializzato in sovraindebitamento.